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2016

I mille volti della perizia. Sapere esperto, sapere profano nei processi per infanticidio a Firenze all’inizio del XX secolo

Silvia Chiletti
Este artículo es una traducción de:
Les milles visages de l’expertise. Savoir expert, savoir profane dans les procès pour infanticide à Florence au début du XXe siècle [fr]

Resumen

Il presente articolo analizza i momenti attraverso cui le prove giudiziarie relative alla follia vengono prodotte nel corso dei processi per infanticidio presso il Tribunale di Firenze, in Italia, tra il 1900 e il 1922. Prendendo in considerazione il quadro teorico della psichiatria italiana all’epoca dei processi e le norme giudiziarie riguardanti la responsabilità penale dei criminali, si indagheranno il ruolo degli esperti interrogati, le modalità in cui, nelle diverse fasi del processo, la giustizia ricorre al sapere della psichiatria, rispettando o meno le regole di produzione del sapere scientifico. Si tenterà in tal modo di delineare i contorni di un sapere che definisce la malattia mentale non soltanto rispetto a un crimine specifico quale l’infanticidio, ma anche rispetto alle trasformazioni della procedura penale italiana in quegli anni.

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Introduzione: chi sono gli esperti?

1Il 5 maggio 1900, Virginia L., una ragazza di 26 anni, viene giudicata colpevole di infanticidio dalla Corte d’assise di Firenze. Due medici sono chiamati dalla difesa a comparire durante l’udienza d’assise in quanto esperti. Il primo, il dottor Enrico Biagi, medico municipale del paese dell’accusata, avrà a dichiarare

  • 1 Firenze, Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi: ASF), Atti penali (d’ora in poi: AP), Processi (...)

come la Langianni, da esso conosciuta fin da bambina, ha sofferto da otto anni di età di convulsioni epilettiche, e come cinque anni fa, essendo la Langianni in stato di gravidanza detti accessi convulsivi furono presenziati dal testimone e ebbe a notare come la Langianni dopo le convulsioni rimaneva in stato di incoscienza, come le convulsioni siano continuate sempre e sia quindi la Langianni una isterico-epilettica1.

  • 2 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 16.
  • 3 Ibid.

2Il secondo medico, il dottor Pietro Baronchelli, medico penitenziario, avrà a dire « che ha dovuto continuamente curare la Langianni, da che si trova nelle carceri di Santa Verdiana, per convulsioni isterico-epilettiche, e come per la lunga e continuata cura la Langianni sia convinto essere un’epilettica2 ». I due medici, precisa l’avvocato difensore, sono chiamati « per dare il loro giudizio in qualità di Periti sulle facoltà mentali della Langianni, e circa gli effetti che in genere possono essere prodotti nelle facoltà intellettuali e psichiche da ripetuti accessi isterico-epilettici cui è stata passiva la Langianni3 ».

  • 4 Renzo Villa, Il deviante e i suoi segni : Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, Milano (...)
  • 5 Valeria Paola Babini, Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Bolo (...)
  • 6 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 17.

3Potremmo sorprenderci nel leggere che, all’inizio del XX secolo, un semplice medico municipale e un medico penitenziario fossero ritenuti esperti in materia di facoltà mentali. Ciò sembra contraddire l’approccio medico-scientifico del crimine sostenuto tanto dalla scuola positiva del diritto quanto dalla nuova antropologia criminale, già celebre grazie al suo fondatore Cesare Lombroso, le quali si erano diffuse alla fine del XIX secolo4. E, inoltre, proprio in un’epoca in cui la psichiatria italiana si batteva, ormai già da quarant’anni, per veder riconosciuta l’esclusività della propria competenza medica e scientifica in materia di follia: consideriamo ad esempio il fatto che quattro anni più tardi, nel 1904, la legge sui manicomi e sui folli consegnerà agli psichiatri, e in particolare ai direttori dei manicomi, il potere assoluto di decidere in piena autonomia riguardo alle ammissioni e dimissioni dei matti nei manicomi della penisola5. Quanto accade nel corso del processo di Virginia L. appare ancor più insolito per il fatto che, oltre ai due medici convocati come esperti, un terzo testimone è chiamato a esprimersi sullo stesso argomento: il parroco del paese dell’accusata, al quale viene chiesto di testimoniare « che la Langianni è comunemente ritenuta una infelice malata più che una colpevole6 ».

4Lo stesso giorno, Virginia L. viene condannata a tre anni e quattro mesi di prigione, in seguito a uno sconto della pena accordatole dalla giuria, in quanto, al momento di commettere il crimine, si trovava in uno stato di mente « tale da scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla » (art. 47 c. p.).

  • 7 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (dora in poi: v. p.), fol. 5.

5Virginia L. non è la sola infanticida cui la corte d’assise di Firenze riconosce di aver agito in uno « stato di infermità mentale ». Vent’anni più tardi, Antonia B. viene giudicata dallo stesso tribunale in merito alla stessa accusa. In fase istruttoria, in sede di interrogatorio, confessa il crimine che, secondo le trascrizioni, lei stessa descrive come « un atto insensato che non mi so spiegare7 ». Il 17 gennaio 1920, la corte d’assise la condanna a due anni e sei mesi di prigione, anche in questo caso con riduzione di pena per decisione della giuria, che riconosce all’accusata di aver agito in uno stato di « seminfermità mentale », secondo quanto previsto dall’articolo 47 del Codice penale. Tuttavia, a differenza di quanto accade nel giudizio a carico di Virginia L., nel processo di Antonia B., il tribunale non aveva convocato nessun esperto né altro medico durante la fase istruttoria né tantomeno in corso di dibattimento in corte d’assise.

  • 8 Enrico Ferri, Sociologia criminale, Torino, Bocca, 1892, p. 623. In merito alla storia del sistema (...)

6Occorre qui constatare la distanza che separa tali pratiche dalle considerazioni espresse da Enrico Ferri nella sua opera Sociologia criminale del 1892, celebre scritto in cui il giurista traccia l’evoluzione del sistema delle prove giudiziarie, articolandola in quattro fasi culminanti nello stadio scientifico del diritto positivo: «  la fase religiosa delle ordalie e del duello giudiziario ; la fase legale della tortura ; quella politica dell'intima convinzione o del giurí ; e la fase scientifica della perizia, ossia dei dati sperimentali metodicamente raccolti e vagliati, che segna il compito nuovo della procedura positivista8 ». In effetti, alla lettura dei processi d’archivio, più che a « dati sperimentali metodicamente raccolti » ci troviamo di fronte a testimonianze, confessioni, consultazioni o, più in generale, a discorsi che, pur avendo poco o niente di scientifico, sono riusciti a convincere i giudici della malattia mentale delle accusate, fino a spingerli ad accordar loro una riduzione di pena.

  • 9 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard/Seuil, 1999 (...)

7Ciò sembra evocare certe riflessioni di Michel Foucault, il quale, nelle lezioni tenute al Collège de France nel 1974-1975 e intitolate Les Anormaux (Gli Anormali), descriveva gli argomenti impiegati nelle perizie psichiatriche del XX secolo come «grotteschi» o «ubueschi», ovvero argomenti che fanno ridere la persona che li legge. Tale caratteristica, secondo Foucault, sarebbe dovuta al fatto che argomenti di tal fatta, pur essendo ritenuti scientifici, si rivelano estranei alle regole più elementari della formulazione del discorso scientifico e proprio in virtù di tale estraneità hanno effetti di potere di cui, per le loro qualità, dovrebbero essere privi9.

  • 10 A tal proposito si incontra qui un primo ostacolo relativo all’analisi dei documenti giudiziari, os (...)

8L’esempio del parroco che si pronuncia sullo stato mentale di Virginia L. non potrebbe essere più eloquente a riguardo. O ancora il fatto che la dimostrazione dell’« infermità mentale » di Antonia B., senza dubbio resa possibile dalla strategia retorica degli avvocati difensori, possa aver luogo senza la partecipazione di un medico o di uno scienziato10. Chi sono quindi gli esperti della follia? Quali regole vengono stabilite per determinare lo stato mentale delle imputate? Quali sono i procedimenti attraverso cui viene di fatto affrontata la questione in sede giudiziaria? Come può un discorso ritenuto scientifico fuoriuscire dai campi normativi di una certa disciplina scientifica? Cercando di rispondere a queste domande, il presente articolo analizzerà i procedimenti attraverso cui il sapere riguardante la follia (o, secondo la definizione della legge italiana, riguardante l’infermità mentale) si pronuncia nei processi per infanticidio presenti negli archivi criminali di Firenze esaminati rispetto al periodo che va dal 1900 al 1922. Considerando il quadro teorico della psichiatria italiana all’epoca dei processi in questione, così come le norme giuridiche che definiscono le questioni in merito alla responsabilità penale dei criminali, tenteremo di tracciare i contorni di un sapere che definisce la malattia mentale all’interno di un contesto specifico : quello di un crimine che ha conosciuto un’evoluzione particolare nel corso di questi anni, e di una giustizia, nella fattispecie la giustizia italiana, impegnata al tempo in un processo di revisione delle sue regole di produzione di prove e verità del crimine.

Follia e responsabilità penale: l’esempio dell’infanticidio

  • 11 A tal proposito, per una comparazione con le altre legislazioni europee nell’Ottocento si rimanda a (...)

9L’articolo 369 del Codice penale italiano del 1889, il primo codice penale redatto dopo l’unificazione nazionale, definisce l’infanticidio come l’omicidio « commesso sopra la persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi 5 giorni dalla nascita, per salvare l’onore proprio, della moglie, della sorella, del discendente o della figlia adottiva, la pena è la reclusione da 3 a 10 anni ». La pena per tale crimine è la reclusione da tre a dieci anni, il che costituisce une notevole diminuzione rispetto alle legislazioni precedenti. In effetti, la storia dell’infanticidio nel XIX secolo è caratterizzata da una netta riduzione delle pene a vantaggio degli autori di questo tipo di crimine, in Italia come in altri paesi d’Europa11 : nel caso dell’Italia, l’attenuante legata alla salvaguardia dell’onore femminile è quanto giustifica l’attitudine alla clemenza adottata dalla giustizia. Dunque, nei casi che abbiamo potuto consultare negli archivi della corte d’assise di Firenze, le accusate sono sempre donne e si tratta sempre di una gravidanza illegittima che l’imputata avrebbe inteso nascondere, mettendo fine all’esistenza della prole subito dopo la nascita.

  • 12 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. i., fol. 20.
  • 13 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (d’ora in avanti v. p.), fol. 5.
  • 14 A propositio della follia puerperale si rimanda a: Francesca Arena, « La maternité : entre santé et (...)

10Le attenuanti legate alla vergogna di una gravidanza illegittima così come alla paura relativa alla perdita dell’onore sono spesso chiamate in causa dalle accusate, nella maggior parte dei casi donne provenienti dalle classi popolari, contadine o domestiche la cui reputazione sessuale costituiva l’unico bene da difendere. Accanto a questo tipo di spiegazione, in particolare a partire dai primi anni del XX secolo, le infanticide che confessano il proprio crimine assumono la propria difesa giustificando le proprie azioni come dettate dalla follia, dovute a un raptus o a sentimenti irrazionali spesso legati alla condizione di disperazione nella quale versavano al momento del parto. Virginia L., ad esempio, afferma di aver ucciso suo figlio « in un momento in cui non riflettevo a quello che facevo12 ». In maniera simile, Antonia B., come abbiamo visto, descrive il proprio gesto come « un atto insensato13 ». È spesso a partire da questo tipo di dichiarazioni che la questione della follia della madre infanticida emerge e viene discussa in sede di giudizio. A rafforzare l’ipotesi della follia della madre infanticida, d’altra parte, vi è all’epoca una ricca letteratura internazionale, medica e giuridica, che riporta casi di madri che commettono tali crimini in condizioni di alterazione mentale, stati assimilati alla cosiddetta follia puerperale, ovvero una forma d’alienazione legata alle condizioni psicofisiologiche della maternità14. Se casi di questo tipo erano noti agli alienisti già dai primi decenni dell’Ottocento, è solo alle soglie del nuovo secolo che tale questione viene effettivamente posta nel tribunale fiorentino a proposito del crimine di infanticidio.

  • 15 Valeria Paola Babini. « La responsabilità nelle malattie mentali », in Valeria Paola Babini, Mauriz (...)
  • 16 A tal proposito si vedano i commenti di R. Garofalo, La forza irresistibile, a proposito del Proget (...)
  • 17 Relazione Ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale, Roma, Stamperia Reale,1888, p (...)
  • 18 Codice penale per il Regno d’Italia. Verbali della commissione istituita con Regio Decreto 13 Dicem (...)

11Ai fini di un’analisi sui casi di alienazione mentale all’interno dei tribunali italiani, è opportuno considerare che all’inizio del XX secolo lo scontro tra giuristi e medici sulla questione della responsabilità penale dei casi di follia sembra attenuarsi. In effetti, la redazione degli articoli del Codice penale del 1889 in merito alla responsabilità degli alienati rappresenta una sorta di compromesso - dopo vari anni di scontri e dibattiti - tra la psichiatria italiana, orientata verso il paradigma organicista, e la tradizione giuridica rappresentata dalla scuola classica del diritto italiano15. L’articolo 46, paragrafo 1, del Codice Zanardelli del 1889, riassume tale compromesso nei termini della propria formulazione, in quanto stabilisce che « Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza dei o la libertà dei propri atti ». Grazie alla formula dell’« infermità di mente », la nuova legge indica in effetti come elementi passibili di annullare la responsabilità penale solamente quegli stati mentali propriamente patologici. Altri fenomeni psichici, quali le emozioni o le passioni, o ancora quella che il vecchio codice sardo-piemontese chiamava « forza irresistibile16 », cadono ora al di fuori di tale casistica, dal momento che, spiegano i commentatori del nuovo Codice, un atto commesso sotto l’impulso di tali forze non è incompatibile con il buon funzionamento delle facoltà mentali – vale a dire di quell’insieme composto dall’intelletto e dalla volontà –, tanto più che le passioni rappresentano sempre, conformemente alle parole del Guardasigilli « un coefficiente inevitabile delle determinazioni umane17 ». Attraverso la precisazione relativa allo stato di infermità mentale il legislatore mirava in effetti ad evitare le numerose assoluzioni aventi luogo grazie all’incertezza del perito psichiatrico o all’abilità retorica degli avvocati, capaci di persuadere la giuria dell’irresponsabilità di alcuni pericolosi criminali sulla base di moventi passionali18. Da parte loro, gli psichiatri esprimevano non solo il parere delle convinzioni scientifiche – e quindi la vittoria del paradigma organicista su quello delle passioni – ma anche la preoccupazione che un uso approssimativo delle categorie psichiatriche, in particolare per mano di avvocati o medici non specialisti, potesse nuocere alla credibilità scientifica della loro disciplina e degli stessi periti chiamati davanti alla corte. Proprio in quest’ottica possiamo leggere le riflessioni dello psichiatra Eugenio Tanzi, al tempo direttore del manicomio San Salvi di Firenze, nel suo trattato di psichiatria giudiziaria pubblicato nel 1911. A distanza di vent’anni dalla promulgazione del Codice del 1889, l’alienista non si esime dall’esprimere il proprio apprezzamento per la formulazione dell’articolo 46, il quale, a suo parere, in quanto predispone un’applicazione più rigorosa del parere medico-psichiatrico nei tribunali:

  • 19 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, Milano, Vallardi, 1911, p. 23.

negando il significato d'infermità mentale ai tumulti emozionali, la legge attuale riesce a rendere impossibili le assoluzioni scandalose per morboso furore e per forza irresistibile, di cui il codice Sardo non poteva fermare l'abuso, appunto perché queste condizioni di spirito non erano subordinate alla esistenza dimostrata di una infermità mentale, ed era troppo facile rintracciarle in qualunque reato 19.

12Riconducendo la dimostrazione dell’esistenza della malattia mentale alla ricerca delle cause organico-patologiche di quest’ultima, si intendeva lasciare al di fuori del giudizio quelle osservazioni sulla follia basate sul senso comune, lasciando la parola ai veri esperti in materia.

  • 20 Ugo Conti (dir.), Prima raccolta completa della giurisprudenza sul codice penale disposta sistemati (...)
  • 21 Alfredo Pozzolini, Enrico Serafini, Il codice penale illustrato con la dottrina e la giurisprudenza(...)

13La giurisprudenza che accompagna il primo decennio della legislazione del Codice Zanardelli ritorna spesso su tale punto che segna la distinzione tra la patologia mentale e le diverse forme di devianza, tra cui gli atti commessi per un impulso passionale. L’infanticidio rappresenta in questo senso un esempio significativo e allo stesso tempo estremamente ambiguo, poiché nei tribunali l’elemento passionale intrinseco all’attenuante dell’onore, vale a dire la paura e la vergogna, veniva spesso confuso con un disturbo della mente riconducibile a una vera e propria patologia mentale. Al fine di evitare simili confusioni, la giurisprudenza disposta prima dalla sentenza della corte d'appello di Napoli, il 31 luglio 1891, e confermata poi dalla sentenza della corte di cassazione del 5 maggio 1899, stabilisce la differenza tra causa honoris e infermità mentale: il movente della salvaguardia dell’onore, stabiliscono le corti, comporta sì un disturbo della mente, ma allo stesso tempo implica che il soggetto che commette il crimine sia dotato delle facoltà intellettuali che gli permettono di agire in vista di una tale finalità20. Per questa ragione, le sentenze insistono nell’affermare che « nei delitti d’infanticidio non è ammissibile il vizio di mente, confondendosi nella scusa per causa d’onore, a meno che non si dimostri altra causa di alterazione di mente21 ». È dunque necessario dimostrare che l’accusata soffre di una patologia mentale irriducibile a quel disturbo dell’anima derivante dal timore di perdere il proprio onore.

  • 22 Rivista penale, LVI, 1902, p. 599.

14Ciononostante, alcuni anni dopo, due sentenze della corte di cassazione, del 29 agosto 1902 e del 9 gennaio 1903, correggono in parte le decisioni precedenti. In effetti la sentenza del 1902 stabilisce « l'essere erroneo affermare che l’infanticidio per cagione d’onore sia incompatibile col vizio di mente in quanto che non può escludersi l’ipotesi di un soggetto infermo di mente, il quale tuttavia abbia vivo e anche esagerato il sentimento dell’onore sessuale22 ». Se le nuove sentenze sembrano uguali nella sostanza, tuttavia il punto di vista cambia sensibilmente: le sentenze della fine del XIX secolo, in effetti, avevano come fine quello di definire la differenza tra due aspetti, la causa d’onore e l’infermità mentale, dichiarando l’illegittimità della derivazione della seconda dalla prima; le sentenze successive, invece, non negando affatto la distinzione tra i due aspetti, mettono l’accento su una loro possibile coesistenza. Così, la reticenza e i limiti inizialmente posti divengono ormai le condizioni di possibilità per una diagnosi della patologia psichica dell’infanticida.

La follia delle madri infanticide: una perizia senza periti

15È possibile notare come, negli stessi anni in cui la corte di cassazione modifica la giurisprudenza in merito alla questione del rapporto tra infanticidio e infermità mentale, l’attitudine della giustizia presso la corte d’assise di Firenze inizi a dar prova di un certo cambiamento. Abbiamo già sottolineato il fatto che è proprio alle soglie del nuovo secolo che la questione della malattia mentale comincia a essere affrontata nell’ambito del processo: Virginia L., nel 1900, è la prima accusata a cui viene riconosciuto di aver agito in simili condizioni.

  • 23 Si rinvia al dibattito tra il giurista toscano Francesco Carrara e l’alienista Carlo Livi, pubblica (...)

16Prima di prendere in esame altri casi e di immergerci nella questione dei periti, occorre ritornare per un momento al Codice penale del 1889 e alle disposizioni riguardo all’imputabilità del soggetto criminale in relazione alla malattia mentale. Il Codice Zanardelli, subito dopo l’articolo 46 di cui abbiamo parlato, prevede infatti un’ulteriore norma riguardante la responsabilità penale dei folli: si tratta di quei casi detti di «semi-infermità mentale», vale a dire quando « lo stato di mente indicato dall'articolo precedente era tale da scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla » (art. 47). Questa formulazione, che concepisce la possibilità di una riduzione della pena nei casi in cui venga riconosciuta una forma solo parziale di follia, non è una novità introdotta dal Codice del 1889 : la troviamo già enunciata sia nel Codice sardo-piemontese (art. 95) sia nel Codice toscano (art. 35). Dal punto di vista teorico, questa norma si basava sulla nozione psichiatrica di follia parziale - nozione tuttavia contestata da molti psichiatri dell’epoca - secondo la quale le facoltà mentali, essendo alterate nel loro normale funzionamento, non sarebbero completamente offuscate ma solo parzialmente danneggiate23.

  • 24 Michel Foucault, Gli Anormali, cit., p. 9.

17Da un punto di vista pratico, e cioè nella sua applicazione effettiva, l’articolo 47 e i suoi predecessori rappresentano spesso una modalità impiegata dalla legge, in maniera simile al sistema delle circostanze attenuanti, che permette ai giudici di ricorrere ad argomenti proposti dalla scienza, senza che questi ultimi conducano a un’assoluzione. Come direbbe Michel Foucault, « il giudice – che si tratti di un magistrato o un giurato – ha tendenza a tradurre la sua incertezza in un’attenuazione della pena. A una certezza non del tutto acquisita corrisponderà di fatto una pena leggermente o ampiamente attenuata, ma pur sempre una pena »24.

  • 25 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, cit., p. 45, 42.
  • 26 Laurence Guignard, « L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », Le Mouvement So (...)
  • 27 Frédéric Chauvaud, « Leçons sur la “souveraineté grotesque”. Michel Foucault et l'expertise psychia (...)

18Sarebbe interessante studiare ulteriormente – e trattasi di un aspetto finora poco approfondito dagli studi storici - gli effetti di questa norma tanto sulla pratica giudiziaria quanto sul sapere psichiatrico, analizzando come la psichiatria italiana sia passata da un’iniziale posizione di resistenza nei confronti di tale legge - negando che esistano casi di semi-follia - a una valutazione positiva delle sue implicazioni. Come dirà Eugenio Tanzi, in effetti, « la posizione creata dalla legge in favore di questi anfibi, che partecipano del pazzo e del criminale o meglio del pazzo e del normale, è dunque scientificamente accettabile e praticamente opportuna » ; l’esistenza di tale articolo, ribadisce lo psichiatra, « è giustificata sia dalla minor determinatezza delle semi-infermità mentali, sia dalla minore importanza delle conseguenze dal punto di vista dell'interesse sociale »25. Detto ciò, la dimostrazione della semi-infermità è legata, in linea teorica, alla prova degli esperti, vale a dire a una perizia psichiatrica effettuata secondo le direttive del Codice d’istruzione criminale del 1865. Per quanto riguarda il diritto italiano, la perizia si articola in un sistema misto tra fase istruttoria, durante la quale la nomina dei periti - almeno due - dipende dalla sola autorità del giudice (art. 152), e la fase di dibattimento in assise, in cui le diverse parti sono libere di presentare i propri periti (art. 384 e 468). In Italia come in altri paesi, tra cui la Francia, in quest’epoca sono dunque i magistrati ad avere la piena autorità di imporre una perizia medico-legale ed è dalla loro autorità che dipende quella della perizia stessa, precisamente nella fase istruttoria26. D’altronde, come sottolineano i giuristi, il contenuto dei rapporti dei periti non ha statuto di prova nell’ambito del processo penale, ma costituisce piuttosto un parere, ovvero una testimonianza, caratterizzata da un certo statuto o da effetti di verità27.

  • 28 Su un totale di trentadue processi si riscontrano diciotto condanne, di cui cinque per omicidio col (...)
  • 29 Jacques Léonard, « Les médecins des prisons », in Id. Médecins, malades et société dans la France d (...)
  • 30 Vinzia Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi: dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e No (...)

19A prescindere dalle valutazioni giuridiche o scientifiche è evidente come il successo della « semi-infermità mentale » nei casi di infanticidio sia alquanto importante : su trentadue processi per infanticidio che hanno avuto luogo tra il 1900 e il 1922, tredici accusate hanno potuto beneficiare di una riduzione della pena grazie all’articolo 4728. Secondo quanto riportato nelle sentenze, per nessuna di loro i giudici hanno disposto l’obbligo di scontare la pena in un manicomio o in una struttura medica. Il potere dei magistrati di disporre o non disporre del sapere degli esperti è senz’altro la prima chiave di lettura che permette di capire cosa accade alla corte d’assise di Firenze, dove la presenza di esperti, soprattutto psichiatri, è quasi inesistente. È dunque comprensibile, ad esempio, la scelta operata dall’avvocato di Virginia L. riguardo ai « periti » chiamati ad esprimersi sullo stato mentale dell’imputata : un medico municipale, che conosce l’accusata da quando era piccola, e un medico penitenziario non sono certamente degli esperti competenti in materia di follia ma piuttosto persone informate sui comportamenti e sulla personalità dell’accusata29. Da loro, e soprattutto da un medico penitenziario, ci si attende che ispirino fiducia ai magistrati e alla giuria, al punto da ottenere il loro intimo convincimento della follia dell’imputata. Possiamo leggere la testimonianza del parroco sotto una prospettiva del tutto simile : inesperto delle questioni scientifiche della psiche, il parroco rappresenta tuttavai, agli occhi dei giudici, un esperto dell’anima dei propri fedeli : sappiamo fino a che punto, in epoca moderna e fino al XX secolo, la religione e la cura delle anime abbiano avuto un ruolo chiave nel controllo e nella definizione della follia30.

  • 31 Arnaldo Cantani, « Attilio Cevidalli », in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccani, vo (...)
  • 32 Angiolo Filippi, Alberto Severi, Annibale Montalti (dir.), Manuale di Medicina Legale conforme al n (...)
  • 33 ASF, AP, PA, 1907, n. 17, v. I., fol. 138.
  • 34 Ibid.
  • 35 Ibid., fol. 140.

20Proseguendo nell’esame dei fascicoli, si può rilevare che, tra i processi del periodo in questione, i magistrati hanno imposto una sola perizia psichiatrica in fase istruttoria. Si tratta del caso di Livia N., nel 1907, una ragazza di 23 anni che afferma davanti al giudice istruttore di non ricordarsi di aver ucciso il figlio appena nato perché sarebbe svenuta in seguito a una grave emorragia al momento del parto. Questa volta gli esperti convocati dal tribunale sono due periti a pieno titolo, ovvero i medici legali Attilio Cevidalli e Francesco Leoncini, giovani membri del rinomato Istituto di medicina legale di Firenze, diretto all’epoca da Lorenzo Borri31. La perizia psichiatrica effettuata sull’imputata viene condotta secondo la procedura dettata dai principali manuali di medicina legale o di psichiatria giudiziaria dell’epoca: anamnesi (in cui viene esaminata la biografia dell’imputata ed eventuali precedenti di carattere ereditario), esame somatico (antropometrico, fisiologico, analisi della sensibilità), esame psicologico (analisi del linguaggio, dell’ideazione, dei sentimenti)32. Al termine delle novantuno pagine dattilografate, i due medici rispondono alle domande del giudice riguardo allo stato mentale di Livia N., riassumendo le loro ipotesi: se, sulla base delle osservazioni effettuate, essi possono concludere senza alcuna esitazione che l’imputata, al momento in cui ha commesso il crimine, non poteva presentare i segni di una patologia mentale tale da annullare la propria responsabilità, i due giovani medici ammettono tuttavia la possibilità di una qualche anomalia psichica. Essi constatano che « l’anemia, la nefrite, le complicazioni del parto, condizioni morbose le quali non potevano fare a meno di avere una ripercussione sullo stato funzionale dei centri nervosi, compresi quelli cui sono devolute le funzioni psichiche più elevate33 ». Essi proseguono, offrendo uno disegno dei meccanismi psicologici dell’imputata al momento del crimine, tenendo comunque conto della distinzione tra le emozioni legate al sentimento d’onore e gli stati psichici propriamente patologici: « l’anemia, l’intossicazione, il dolore, costituivano i centri nervosi della Nencetti in uno stato di irritabilità e esauribilità speciale, per il quale il pensiero del disonore dové determinare qualcosa più di quel perturbamento, più o meno grave, di animo, che si ha anche in donne il cui sistema nervoso sia per il resto perfettamente normale34 ». Tuttavia, dando prova di una certa prudenza scientifica, essi concludono rispondendo al giudice che « non abbiamo elementi per ammettere od escludere con sicurezza che nel momento in cui commise il fatto la Nencetti si trovasse in uno stato di infermità di mente tale da scemarle grandemente la imputabilità35 ».

  • 36 Ibid., volume delle deposizioni testimoniali (d’ora in poi v. d. p.), fol. 3, 5.

21Arrivati a tal punto del processo l’elemento sorprendente sta negli esiti dei dibattimenti in corte d’assise, alla fine dei quali i giurati sembrano concordare solo in parte con i risultati presentati dalla perizia e letti durante l’udienza; essi preferiscono piuttosto assolvere l’imputata, riconoscendole l’irresponsabilità per malattia mentale. Perché allora, nell’unico caso in cui dei veri esperti si sono pronunciati con un metodo scientifico riconosciuto, i giudici non ne accettano a pieno il responso? Probabilmente perché la semplice lettura della perizia, senza la possibilità per i medici legali di difenderla o argomentarla in udienza, non ha la stessa forza persuasiva di altre testimonianze o dell’arringa della difesa, la quale sostiene l’ipotesi dell’infermità mentale sulla base delle dichiarazioni dei due medici del paese di Livia N. chiamati a testimoniare. Questi ultimi hanno probabilmente ripetuto davanti ai giudici le deposizioni fatte in fase istruttoria, nelle quali avevano sottolineato il temperamento valetudinario dell’accusata sin dall’infanzia, così come la forte anemia in cui versava al momento del ritrovamento, subito dopo il parto, suscitando verosimilmente con tali dichiarazioni l’empatia dei giurati nei confronti delle condizioni dell’imputata36.

  • 37 Cfr nota 32 e Mario Crespi, « Angiolo Filippi », in Dizionario biografico degli italiani, vol. 47, (...)
  • 38 ASF, AP, PA, 1903, n. 1.

22In effetti si può notare che, quando i periti sono presenti in udienza d’assise, l’influenza del loro parere sulle decisioni ultime dei giudici è molto più netta. Nel processo del 1903 contro Antonietta S., i periti Angiolo Filippi e Eugenio Tanzi – il primo direttore dell’Istituto di medicina legale di Firenze e principale autore di uno dei manuali di medicina legale più rinomati della fine del XIX secolo37, il secondo, l’esponente più importante della psichiatria fiorentina e senz’altro già celebre a livello nazionale – si esprimono in corso di dibattimento in assise sullo stato mentale dell’accusata. Non è assolutamente secondario il fatto che i giurati e i magistrati si ritrovino di fronte a due grandi autorità della scienza medica italiana : si tratta di un caso unico nei processi fiorentini per infanticidio, forse perché generalmente considerati come casi minori, in quanto abbastanza comuni. Una probabile spiegazione sta nelle eccezionali condizioni sociali dell’accusata, una donna appartenente alla borghesia fiorentina che lavora come maestra elementare. In tal caso, avendo i due esperti dato parere negativo sulla malattia mentale dell’accusata, i magistrati rifiutano di proporre alla giuria la questione della semi-infermità mentale sostenuta dalla difesa e la condanna si risolve con l’imputazione per omicidio colposo38.

  • 39 Les éléments biographiques relatifs à ce psychiatre et neurologue sont très difficiles à repérer. Q (...)
  • 40 ASF, AP, PA, 1911, n. 10, volume della corte d'assise (désormais v. c. a.).

23Un simile consenso dei giudici al parere dell’esperto lo si trova nel processo contro Adele M. del 1911. In corso di udienza in assise, lo psichiatra Giunio Catola, direttore del manicomio Castel Pucci di Firenze39, viene convocato dalla difesa come testimone perito « per dire se la M. poté avere la libertà o la coscienza dei propri atti quando commise il fatto imputatole: o se non piuttosto, per le condizioni patologiche nelle quali essa versava, tale libertà o coscienza non dovettero essere grandemente diminuite o addirittura annientate40 ». Possiamo leggere un riassunto del suo parere sulle pagine del quotidiano di Firenze, La Nazione, in cui il giornalista, ripetendo le parole dell’esperto dimostra come l’accusata fosse in preda a una follia transitoria :

  • 41 « Corte d'assise di Firenze. L'infanticidio di Marradi », La Nazione, 17 Novembre 1911, p. 3. Non a (...)

È presumibile che l’imputata abbia agito in uno stato di follia transitoria e questi stati di follia transitoria possono durare tanto un istante come un’ora. Le cause più evidenti di questi fenomeni sono l’intossicazione, la febbre, le emozioni violente e l’esaurimento. Queste due ultime sono riunite nello stato puerperale : si può dunque applicare una diagnosi di follia transitoria senza il timore di sbagliarsi41.

  • 42 Ibid.

24Nel resoconto del giornalista, il discorso dell’esperto e quello della difesa si confondono, essendo l’arringa dell’avvocato « interamente fondata sull’analisi psicologica dell’imputata »42 ; il verdetto finale opterà per l’assoluzione dell’accusata sulla base dell’articolo 46 del Codice penale, accordando così piena fiducia all’opinione dell’esperto.

La follia senza gli esperti: quale ruolo per il sapere scientifico?

  • 43 Raffaele Garofalo, « Le perizie psichiatriche », La scuola positiva, I, 1891, p. 577–582 ; A tal pr (...)

25Il processo Adele M. del 1911 è l’ultimo in cui vediamo comparire un perito psichiatrico, negli anni successivi i processi per infanticidio si svolgeranno senza la presenza degli alienisti. Tra le cause di tale assenza occorre certamente considerare le disposizioni previste dal nuovo Codice di istruzione criminale del 1913 relative alle perizie. La nuova legge introduce in effetti due modifiche importanti: dà alla difesa la possibilità di opporre al perito nominato dal giudice in fase istruttoria un altro perito di propria scelta; essa tuttavia sopprime il contraddittorio tra i periti nella fase delle udienze d’assise (art. 08, 211). Tale riforma, fortemente incoraggiata dalla scuola positivista43, anticipa il momento delle discussioni scientifiche riservandole al segreto della fase inquisitoria e, al fine di evitare che giurati e magistrati possano esserne eccessivamente influenzati, lascia come unica possibilità quella di leggere in corso d’udienza i risultati della perizia condotta in istruttoria. Inoltre, nei casi in cui siano necessarie ulteriori perizie nella fase dei dibattimenti, queste devono ora avvenire nelle forme e nelle condizioni previste per la fase istruttoria e solamente i risultati possono essere presentati davanti alla corte d’assise. È inevitabile notare che, attraverso tale manovra, il potere di disporre del sapere degli esperti si concentra ancor più nelle mani dei magistrati, in primo luogo poiché la perizia della difesa, condotta separatamente dagli sguardi dei giurati, è comunque sottomessa al confronto con quella del perito d’ufficio, la quale opera sotto la stressa direzione del giudice.

  • 44 Ibid., v. c. a.

26In base a tali considerazioni, possiamo proporre alcune interpretazioni di quanto avviene negli ultimi processi del periodo esaminato. Occorre innanzitutto dire che il numero dei giudizi per infanticidio aumenta notevolmente intorno al 1920: solo tra il 1920 e il 1922 hanno luogo undici processi, ovvero più di un terzo del numero totale qui considerato. Le pene restano comunque alquanto stabili e l’attenuante di infermità mentale è ancora piuttosto presente. Infine possiamo notare come i giudizi su quest’ultimo aspetto sembrino dipendere sempre più dai magistrati, i quali sembrano voler affrancarsi dal parere dei periti, vale a dire dei medici specialisti. Ne è l’esempio il processo contro Annunziata T., del 1920, nel quale i giudici rigettano l’istanza della difesa che richiedeva una perizia psichiatrica dell’accusata, sulla base dei precedenti di carattere ereditario emersi in fase istruttoria. L’avvocato di Annunziata T. presenta invano i certificati d’internamento di una zia e di una cugina dell’accusata nel manicomio di San Salvi di Firenze e invano avrà ad insistere di fronte ai giudici sostenendo che « la madre dell’imputata fu soggetta a diversi accessi di demenza ; e l’accusata stessa ha dato segni manifesti di squilibrio mentale44 ». La posizione dei magistrati rimane ferrea, il che motiva un ricorso in cassazione da parte della difesa, che tuttavia non ha seguito. Ancora una volta, tuttavia, il mancato adempimento della perizia non impedisce ai giudici di riconoscere la semi-infermità mentale di Annunziata T., che viene condannata a tre anni di prigione.

  • 45 Si rileva a tal proposito che spesso nei processi di fine Ottocento, inizio Novecento, il sindaco f (...)
  • 46 ASF, AP, PA, 1922, n. 2, v. i., fol. 18.
  • 47 Ibid., v. d. t., fol. 2.
  • 48 Ibid., v. c. a., fol. 14.
  • 49 Ibid., fol. 17.
  • 50 Ibid.

27Un episodio simile ha luogo due anni più tardi, nel corso del processo contro Caterina R. In fase istruttoria, dal certificato redatto dal sindaco45 del paese d’origine dell’accusata sappiamo che quest’ultima « è un po’ leggera nelle sue facoltà mentali46 ». Tale giudizio è rafforzato dalle dichiarazioni della testimone Anna R., presso cui l’imputata viveva e lavorava come domestica ; ella afferma di fronte al giudice che la ragazza doveva essere, a suo avviso, « piuttosto deficiente47 ». L’avvocato di Caterina R. opta dunque per la dimostrazione dell’infermità mentale dell’accusata e chiede la presenza di quattro testimoni del paese dell’accusata, « tutti per dichiarare – per la conoscenza avutane fin dall’infanzia, e con riferimento ai fatti specifici della famiglia, della scuola e della vita – che l’imputata Ropele è completamente deficiente di sviluppo mentale48 ». L’istanza difensiva non viene però presa in considerazione, al contrario vengono convocati come testimoni in udienza solo la testimone Anna R. e il medico chiamato da quest’ultima al momento del ritrovamento del cadavere della vittima. Di fronte a una nuova richiesta da parte dell’avvocato, il pubblico ministero si oppone giudicandola « inutile dopo la deposizione della teste R. e l’interrogatorio dell’imputata49 », e aggiunge che «  dal modo come si è svolto il dibattimento è a ritenersi che i giurati avessero retratta una esatta nozione delle facoltà mentali della imputata50 ». Il presidente della corte d’assise dà ragione al pubblico ministero e fa proseguire l’udienza, il che dà luogo a un ricorso in cassazione da parte della difesa, che ancora una volta sarà rigettato, confermando la sentenza di condanna a carico di Caterina R. a quattro anni e due mesi di prigione – pena anch’essa ridotta in virtù della riconosciuta semi-infermità mentale.

28Le parole del pubblico ministero in quest’ultimo caso sembrano riassumere chiaramente il modo in cui in processi di questo tipo si forma il giudizio sulle facoltà mentali delle accusate: è chiaro che gli esperti, siano essi alienisti, medici legali, scienziati, o semplici conoscenti della persona dell’accusata, non hanno alcun peso. Quello che sembra contare è piuttosto la maniera in cui il sapere psichiatrico, benché slegato dal proprio ambito scientifico, viene inquadrato nelle maglie della procedura giudiziaria: « il modo in cui si è svolto il dibattimento » direbbe il pubblico ministero. In altre parole ciò che conta è la maniera in cui si dà spazio agli argomenti sulla follia a seconda del peso che hanno i diversi attori chiamati ad esprimersi, attraverso le diverse fasi del processo e a seconda delle strategie adottate da istanze opposte. È così che gli uomini di giustizia producono effetti di verità capaci di persuadere i giurati e i giudici d’assise.

Conclusioni

29Abbiamo finora constatato la presenza di elemento comune tra i trentadue casi di infanticidio che hanno luogo presso la corte d’assise di Firenze tra il 1900 e il 1922: ogni volta che all’accusata viene concessa un’attenuante, o l’assoluzione, in ragione della sua presunta infermità mentale, il sapere su cui si basa un tale giudizio fuoriesce immancabilmente dal quadro normativo che regola la produzione scientifica degli enunciati della psichiatria. In effetti troviamo solo raramente periti psichiatrici, ovvero medici legali, che si pronuncino su tale questione, la quale viene affrontata dai vari attori della scena giudiziaria in forme diverse: osservazione scientifica, consultazione, parere, testimonianza, arringa, requisitoria. Come abbiamo visto, non è il valore scientifico di tali pronunciamenti a determinare il verdetto finale, bensì la fiducia che gli attori ispirano nei giudici e nei giurati e, allo stesso tempo, il ruolo e il peso che tali argomenti rivestono nelle varie fasi del processo, l’uso che ne viene fatto dai giudici, dai pubblici ministeri o dagli avvocati. Si può così concludere che il sapere competente in materia di follia può presentare vari volti e figure: psichiatri o medici legali, ma anche medici condotti, medici penitenziari, preti, sindaci, o individui comuni. Nella stessa epoca in cui la psichiatria italiana afferma il proprio potere sul controllo della follia, attraverso la legge del 1904 sui manicomi, i tribunali costituiscono innegabilmente un luogo di resistenza, in cui altre figure, altre autorità possono esprimersi su chi è folle e chi non lo è.

  • 51 Si rimanda agli studi seguenti: Valeria Paola Babini, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, La donn (...)

30Occorre nondimeno ricordare che i documenti considerati riguardano una sola specie di crimine, l’infanticidio, e che dunque certe conclusioni dovranno essere limitate a questa tipologia di casi, specialmente per quanto riguarda l’uso grottesco e arbitrario del sapere psichiatrico nei tribunali. Un’indagine globale, che verta sulla giustizia italiana e che consideri il ruolo dei periti e delle perizie in vari generi di crimine, porterebbe probabilmente altri risultati. Ci è dunque possibile solamente rilevare alcune specificità del reato di infanticidio e della sua evoluzione nel corso dell’epoca in questione, il che può permetterci di comprendere meglio le ragioni di tale uso arbitrario della scienza. Abbiamo già sottolineato come il reato di infanticidio conosca una notevole riduzione delle pene nel corso del XIX secolo: rispetto a tale tendenza, le sentenze della corte d’assise di Firenze non costituiscono un’eccezione, in quanto il frequente ricorso all’attenuante per infermità mentale permette ai giudici e ai giurati di ridurre sistematicamente la sanzione prevista per le accusate. Non possiamo affrontare qui le ragioni di un fenomeno di così lunga durata, ma possiamo avanzare l’ipotesi secondo la quale una diffusione, ormai assodata, di certe idee mediche e scientifiche relative a una certa natura femminile, intrinsecamente debole e patologica, grazie alle opere letterarie, antropologiche e giuridiche, abbia senza dubbio predisposto i giurati ad avere meno riserve nell’accettare la sedicente follia delle madri infanticide, senza che questa risulti effettivamente provata da un esperto51.

  • 52 Michel Foucault, Les anormaux, cit., p. 22.

31Oltre a tali aspetti è importante a sottolineare ancora una volta l’importanza dei giudici e del loro potere nella produzione del sapere dell’esperto. Come mostrano i fascicoli giudiziari, sono proprio i magistrati a decidere se e quando convocare i periti o altre figure affinché pronuncino il loro parere sullo stato mentale delle accusate, sono loro a decidere se porre ai giurati le domande relative all’infermità mentale, a prescindere dalle risultanze ottenute nei processi. È infine competenza dei giudici qualsiasi giudizio in merito: sono i giudici, in ultima istanza, i veri esperi della follia delle madri infanticide. Questi giudici-medici, come li chiamerà Michel Foucault52, non solo determinano la patologizzazione del crimine – benché, in ultima analisi, le donne assolte o con pena ridotta non vengano internate nei manicomi né in strutture a carattere sanitario – ma mostrano piuttosto a che punto il diritto di punire possa arrivare a formulare giudizi sulla condotta e sul personale vissuto dei soggetti.

  • 53 Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des lumières se (...)
  • 54 Mario Sbriccoli, « La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita » (...)

32A tal proposito, quel che si è potuto constatare riguardo all’attitudine dei giudici negli ultimi processi considerati ha una notevole importanza, poiché è evidente come avvenga un’esplicita esclusione dei periti dalla scena processuale: è innegabile l’impressione di assistere a una netta affermazione dell’arbitrario, incarnato qui dall’onnipotente figura del giudice, a discapito degli altri saperi ausiliari della giustizia53. In tal senso va ricordato che, in riferimento a questo periodo della storia del diritto italiano, in cui avviene una separazione tra il diritto e le altre scienze sociali, alcuni storici, tra cui Mario Sbriccoli, hanno rilevato un isolamento del diritto penale in quanto scienza autonoma, sulla base del proprio oggetto e obiettivo principale, ovvero la difesa dello Stato54. In quest’ottica, quanto abbiamo potuto rilevare in merito al reato di infanticidio quasi certamente non costituisce un caso isolato per quegli anni.

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Notas

1 Firenze, Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi: ASF), Atti penali (d’ora in poi: AP), Processi d'assise (d’ora in poi: PA), 1900, n. 10, volume del ricorso in cassazione (d’ora in poi : v. cass.) fol. 16.

2 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 16.

3 Ibid.

4 Renzo Villa, Il deviante e i suoi segni : Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, Milano, Franco Angeli, 1985 ; Mary Gibson, Born to crime : Cesare Lombroso and the origins of biological criminology, Wesport, Paeger, 2002 ; Marc Renneville, Crime et folie : Deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2003 ; Jean-Christophe Coffin, « L’anthropologie criminelle en Italie », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 4. L’anthropologie criminelle en Europe, mis en ligne le 01 janvier 2006.

5 Valeria Paola Babini, Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2009.

6 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 17.

7 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (dora in poi: v. p.), fol. 5.

8 Enrico Ferri, Sociologia criminale, Torino, Bocca, 1892, p. 623. In merito alla storia del sistema probatorio e dei rapporti tra verità e giustizia, si rinvia a « La vérité et les formes juridiques », in Dits et écrits, I, 1954-1975, Paris, Quarto-Gallimard, 2001, pp. 1406-1514.

9 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard/Seuil, 1999, p. 11-12 (trad. it. Gli Anormali, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 21).

10 A tal proposito si incontra qui un primo ostacolo relativo all’analisi dei documenti giudiziari, ostacolo ben noto agli storici del della giustizia e del crimine, ovvero l’assenza di trascrizioni dei contenuti dei dibattiti d’assise all’interno dei fascicoli giudiziari.

11 A tal proposito, per una comparazione con le altre legislazioni europee nell’Ottocento si rimanda a Dominique Vallaud, « L'indulgence des Cours d'assises pour l'infanticide au XIXe siècle, Nervure, 1988, vol. 1, n° 2, p. 39-41 ; Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001; Mark Jackson (dir.), Infanticide: historical perspectives on child murder and concealment, 1550–2000, Aldershot, Ashgate, 2002 ; Silvia Chiletti, « Infanticide and the prostitute: Honour, Sentiment and Deviancy between Human Sciences and the Law », in Valeria Paola Babini, Chiara Beccalossi, Lucy Riall (dir.), Italian Sexualities Uncovered, 1789–1914, London, Palgrave Macmillan, 2015, p. 143-161.

12 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. i., fol. 20.

13 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (d’ora in avanti v. p.), fol. 5.

14 A propositio della follia puerperale si rimanda a: Francesca Arena, « La maternité : entre santé et pathologie. L’histoire des délires puerpéraux à l’époque moderne et contemporaine », Histoire, médecine et santé, n ° 3, 2013, p. 101-113 ; Silvia Chiletti, « Infanticide and Mental Illness. Theories and practices involving psychiatry and justice (Italy, 19th-20th century) », Histoire, médecine et santé, 2015, n. 6, p. 17-31.

15 Valeria Paola Babini. « La responsabilità nelle malattie mentali », in Valeria Paola Babini, Maurizia Cotti, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini (dir.), Tra sapere e potere : la psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 135–198 ; Ettore Dezza, « Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell’articolo 46 del Codice Zanardelli », Materiali per una storia della cultura giuridica, XXI, 1, 1991, p. 131-158.

16 A tal proposito si vedano i commenti di R. Garofalo, La forza irresistibile, a proposito del Progetto del Codice Penale Italiano, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», 1885, fasc. III, p. 416-430.

17 Relazione Ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale, Roma, Stamperia Reale,1888, p. XLVI.

18 Codice penale per il Regno d’Italia. Verbali della commissione istituita con Regio Decreto 13 Dicembre 1888, allegati alla relazione con la quale il Ministro Guardasigilli (Zanardelli) presenta il Codice Penale a S. M. il Re nell’udienza del 30 giugno 1889, Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti, 1889. Verbale n. XI Seduta pomeridiana del 25 Febbraio 1889, p. 153.

19 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, Milano, Vallardi, 1911, p. 23.

20 Ugo Conti (dir.), Prima raccolta completa della giurisprudenza sul codice penale disposta sistematicamente articolo per articolo coll'aggiunta della bibliografia, Milano, Società Editrice Libraria, 1923, vol. III, p. 249.

21 Alfredo Pozzolini, Enrico Serafini, Il codice penale illustrato con la dottrina e la giurisprudenza, Firenze, Cammelli, 1900, vol. I, p. 374 e Alfredo Pozzolini, « Infanticidio e infermità di mente », Rivista di diritto penale, 1900, I, 42.

22 Rivista penale, LVI, 1902, p. 599.

23 Si rinvia al dibattito tra il giurista toscano Francesco Carrara e l’alienista Carlo Livi, pubblicato nelle pagine della Rivista sperimentale di freniatria, 1875, n. 1, p. 256-259, 320-324.

24 Michel Foucault, Gli Anormali, cit., p. 9.

25 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, cit., p. 45, 42.

26 Laurence Guignard, « L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », Le Mouvement Social, 4, 2001, n. 197, p. 57-81 ; Francesco Rotondo, « Un dibattito per l’egemonia. La perizia medico legale nel processo penale italiano di fine Ottocento », Rechtsgeschichte, 12, 3, 2008, p. 108-143.

27 Frédéric Chauvaud, « Leçons sur la “souveraineté grotesque”. Michel Foucault et l'expertise psychiatrique » in Philippe Chevallier, Tim Greacen, Folie et justice : relire Foucault, Toulouse, Érès, 2009, p. 50.

28 Su un totale di trentadue processi si riscontrano diciotto condanne, di cui cinque per omicidio colposo. Nel totale delle quattordici assoluzioni, tre imputate beneficiano della scusa dell’infermità mentale (art. 46), le altre sono invece assolte per non aver commesso il fatto. Per nessuna delle imputate assolte in virtù dell’articolo 46 viene disposto l’internamento in manicomio o in altro tipo di struttura.

29 Jacques Léonard, « Les médecins des prisons », in Id. Médecins, malades et société dans la France du XIXe siècle, Paris, Sciences en situation, 1992. Anche Laurence Guignard sottolinea l’importanza dei medici delle carceri e la loro attendibilità in qualità di periti (« L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », cit.).

30 Vinzia Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi: dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento, Venezia, Marsilio, 2002; Lisa Roscioni, Il governo della follia. Ospedali, medici e folli in età moderna, Milano, Bruno Mondadori, 2003. Hervé Guillemin, Diriger la conscience, guérir les âmes. Une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses (1830-1939), Paris, Éditions de La Découverte, 2006.

31 Arnaldo Cantani, « Attilio Cevidalli », in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccani, vol. 24, 1980 ; Omar Ferrario, « Francesco Leoncini », in Dizionario Biografico degli Italiani, cit., vol. 64, 2005 ; Egisto Taccari, « Lorenzo Borri », in Dizionario Biografico degli Italiani, cit., vol. 13, 1971.

32 Angiolo Filippi, Alberto Severi, Annibale Montalti (dir.), Manuale di Medicina Legale conforme al nuovo codice penale per medici e giuristi, Milano, Villardi, 1889, vol. II. Si veda anche Cesare Lombroso. La perizia psichiatrico-legale coi metodi per eseguirla e la casistica penale classificata antropologicamente, Torino, Bocca, 1905.

33 ASF, AP, PA, 1907, n. 17, v. I., fol. 138.

34 Ibid.

35 Ibid., fol. 140.

36 Ibid., volume delle deposizioni testimoniali (d’ora in poi v. d. p.), fol. 3, 5.

37 Cfr nota 32 e Mario Crespi, « Angiolo Filippi », in Dizionario biografico degli italiani, vol. 47, 1997.

38 ASF, AP, PA, 1903, n. 1.

39 Les éléments biographiques relatifs à ce psychiatre et neurologue sont très difficiles à repérer. Quelques mentions sont faites par Giorgio Zanchin et Giuseppina Salomone, « Profilo Storico della Società Italiana di Neurologia » in 100 anni della Società italiana di Neurologia. Quaderni di Neurologia, Siena, Tipografia Senese, gennaio 2011, p. 9-129.

40 ASF, AP, PA, 1911, n. 10, volume della corte d'assise (désormais v. c. a.).

41 « Corte d'assise di Firenze. L'infanticidio di Marradi », La Nazione, 17 Novembre 1911, p. 3. Non abbiamo documentazione che attesti su quali osservazioni Catola abbia basato il suo parere.

42 Ibid.

43 Raffaele Garofalo, « Le perizie psichiatriche », La scuola positiva, I, 1891, p. 577–582 ; A tal proposito si rinvia allo studio di Marco Nicola Miletti, Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913, I, L'attesa, Milano, Giuffrè, 2003.

44 Ibid., v. c. a.

45 Si rileva a tal proposito che spesso nei processi di fine Ottocento, inizio Novecento, il sindaco forniva un « certificato di moralità » degli imputati ; questo tipo di documento figura tra gli elementi della fase istruttoria.

46 ASF, AP, PA, 1922, n. 2, v. i., fol. 18.

47 Ibid., v. d. t., fol. 2.

48 Ibid., v. c. a., fol. 14.

49 Ibid., fol. 17.

50 Ibid.

51 Si rimanda agli studi seguenti: Valeria Paola Babini, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo, Milano, Franco Angeli, 1986; Vinzia Fiorino, « Bizzarrie della natura. Malattie e rappresentazioni delle donne nella scienza psichiatrica del XIX secolo », in Luigi Attanasio (dir.), Fuori Norma. La diversità come valore e sapere, Roma, Armando, 2000, p. 198-209.

52 Michel Foucault, Les anormaux, cit., p. 22.

53 Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des lumières selon les réquisitoires des procureurs-généraux de Genève, Genève, Droz, 1995

54 Mario Sbriccoli, « La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita », in Antonio Schiavone (dir.), Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 147-232 ; « Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano », in Luciano Violante (dir.), Storia d'Italia. Annali 14: Legge Diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1998, p. 526-528.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Silvia Chiletti, «I mille volti della perizia. Sapere esperto, sapere profano nei processi per infanticidio a Firenze all’inizio del XX secolo»Criminocorpus [En línea], Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine, Publicado el 03 junio 2016, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3284; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3284

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Autor

Silvia Chiletti

Silvia Chiletti est docteur de recherche en philosophie, actuellement enseignante de philosophie et histoire dans les lycées en Italie. Après avoir écrit une thèse sur l’infanticide en Italie entre XIXe et XXe siècle, elle a effectué un post-doc auprès du Centre Alexandre Koyré – Histoire des sciences et des techniques à Paris. Ses recherches portent sur les rapports entre psychiatrie et justice, sur l’histoire de la médicine légale et sur l’histoire de la médecine au prisme des questions de genre.

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